Sentenza 187/1975 (ECLI:IT:COST:1975:187)
Massima numero 7959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7958  7960  7961


Titolo
SENT. 187/75 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ARTT. 3, PRIMO COMMA, LETT. H, E 5, SECONDO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 2 - CITTADINI ISCRITTI A FONDI SOSTITUTIVI DELLA PREVIDENZA SOCIALE - CONTRIBUZIONE A LORO CARICO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE GESTITO DALL'I.N.P.S. - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non contrastano con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, le norme che impongono alle categorie di cittadini iscritti a fondi sostitutivi della previdenza sociale una contribuzione al fondo sociale a titolo di solidarieta' sociale. Ed invero, premesso che il contributo, oltre ad essere temporaneo, non sembra insopportabile per il suo ammontare, deve ritenersi che, per provvedere alle esigenze della collettivita' nazionale, non e' necessario ricorrere sempre ed esclusivamente ai mezzi della finanza pubblica, ma si possono anche chiedere prestazioni speciali ad organismi particolari o a particolari categorie di cittadini, oggettivamente individuati per le loro caratteristiche di appartenenza a gruppi che, sulla base di una congrua valutazione, risultino prossime per composizione e per interessi a quelli di coloro cui si rivolge, in un determinato momento, l'attenzione e la cura del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte