Sentenza 187/1975 (ECLI:IT:COST:1975:187)
Massima numero 7960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 187/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ARTT. 3, PRIMO COMMA, LETT. H, E 5, SECONDO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 2 - ENTI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - CONTRIBUZIONE A LORO CARICO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE GESTITO DALL'I.N.P.S. - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 187/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ARTT. 3, PRIMO COMMA, LETT. H, E 5, SECONDO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 2 - ENTI SOSTITUTIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI - CONTRIBUZIONE A LORO CARICO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE GESTITO DALL'I.N.P.S. - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme che impongono solo ad alcuni fondi sostitutivi della previdenza sociale una contribuzione a favore del fondo sociale, esonerando dal contributo i regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Casse di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro e i fondi speciali amministrati da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la scelta degli onerati, come quella degli enti esclusi dalla contribuzione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', non appare ingiustificata sul piano razionale e trova la sua ragione d'essere proprio nel fatto che l'azione degli onerati e' sostitutiva di quella specifica dell'INPS nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Le norme che impongono solo ad alcuni fondi sostitutivi della previdenza sociale una contribuzione a favore del fondo sociale, esonerando dal contributo i regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Casse di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro e i fondi speciali amministrati da enti pubblici territoriali e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la scelta degli onerati, come quella degli enti esclusi dalla contribuzione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', non appare ingiustificata sul piano razionale e trova la sua ragione d'essere proprio nel fatto che l'azione degli onerati e' sostitutiva di quella specifica dell'INPS nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte