Sentenza 187/1975 (ECLI:IT:COST:1975:187)
Massima numero 7961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7958  7959  7960


Titolo
SENT. 187/75 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 21 LUGLIO 1965, N. 903, ARTT. 3, PRIMO COMMA, LETT. H, E 5, SECONDO COMMA, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 238, ART. 2 - IMPOSIZIONE AD ALCUNI FONDI SOSTITUTIVI DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI UNA CONTRIBUZIONE A FAVORE DEL FONDO SOCIALE GESTITO DALL'I.N.P.S. - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme che impongono una contribuzione, a favore del Fondo sociale, a carico degli enti sostitutivi della previdenza sociale, non contrastano con l'art. 53 della Costituzione: ed invero la censura che la imposizione del contributo sia stata effettuata a prescindere dalla capacita' contributiva degli enti onerati non ha fondamento, sia perche' non mancava nella legge un meccanismo di adeguamento dell'onere contributivo alla situazione patrimoniale di tali organismi, sia perche', in definitiva, colpiti dalla contribuzione erano gli iscritti a quegli enti previdenziali, nei cui confronti veniva dalla legge autorizzato un aumento dei contributi. Ne' la violazione del principio della capacita' contributiva potrebbe prospettarsi nei confronti degli iscritti agli enti sostitutivi della previdenza sociale, perche' deve presumersi che una valutazione di quella capacita' sia stata operata dalla legge e con risultato affermativo, trattandosi di appartenenti ad aziende o istituti che assicurano ai propri dipendenti un trattamento pensionistico ordinariamente superiore a quello dei dipendenti pubblici e a cui un onere, di percentuale modesta (2%) e di durata limitata nel tempo, poteva percio' essere imposto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte