Sentenza 188/1975 (ECLI:IT:COST:1975:188)
Massima numero 7962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 188/75 A. LEGGE PENALE - PREVISIONE DI REATI A C.D. FORMA LIBERA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI DERIVANTI ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.
SENT. 188/75 A. LEGGE PENALE - PREVISIONE DI REATI A C.D. FORMA LIBERA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE - LIMITI DERIVANTI ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.
Testo
Non sono di per se' in contrasto con il principio della legalita' dei reati e delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., le fattispecie criminose c.d. a forma libera, che richiamano, cioe', con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'e' stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassativita'" della fattispecie non si risolve ne' si identifica nella (piu' o meno completa) "descrittivita'" della stessa. Limiti ben precisi al potere, rimesso al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati contenuti nelle fattispecie criminose c.d. a forma libera, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di liberta', si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilita' dell'illecito consistente nella sua violazione.
Non sono di per se' in contrasto con il principio della legalita' dei reati e delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., le fattispecie criminose c.d. a forma libera, che richiamano, cioe', con locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'e' stato rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassativita'" della fattispecie non si risolve ne' si identifica nella (piu' o meno completa) "descrittivita'" della stessa. Limiti ben precisi al potere, rimesso al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di riferimenti in apparenza indeterminati contenuti nelle fattispecie criminose c.d. a forma libera, derivano dalla stessa correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di liberta', si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel bene e pertanto alla configurabilita' dell'illecito consistente nella sua violazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte