Sentenza 188/1975 (ECLI:IT:COST:1975:188)
Massima numero 7964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 188/75 C. REATI E PENE - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONE - COD.PEN., ART. 403 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO - COSTITUISCE BENE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - LIMITA L'OPERATIVITA' DELL'ART. 21 COST. - DISTINZIONE TRA VILIPENDIO E MANIFESTAZIONI (LEGITTIME) DI CRITICA, DI DISSENSO, DI PROPAGANDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 188/75 C. REATI E PENE - OFFESE ALLA RELIGIONE DELLO STATO MEDIANTE VILIPENDIO DI PERSONE - COD.PEN., ART. 403 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - INSUSSISTENZA - TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO - COSTITUISCE BENE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - LIMITA L'OPERATIVITA' DELL'ART. 21 COST. - DISTINZIONE TRA VILIPENDIO E MANIFESTAZIONI (LEGITTIME) DI CRITICA, DI DISSENSO, DI PROPAGANDA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' il sentimento religioso e' bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente puo' limitare l'ambito di operativita' dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la piu' ampia liberta' di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il piu' generale principio dell'art. 21.
Poiche' il sentimento religioso e' bene costituzionalmente rilevante, il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi dell'art. 403 C.P., legittimamente puo' limitare l'ambito di operativita' dell'art. 21: sempre che, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la piu' ampia liberta' di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il piu' generale principio dell'art. 21.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte