Sentenza 188/1975 (ECLI:IT:COST:1975:188)
Massima numero 7966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 188/75 E. VILIPENDIO DELLA RELIGIONE - DELIMITAZIONE.
SENT. 188/75 E. VILIPENDIO DELLA RELIGIONE - DELIMITAZIONE.
Testo
Il vilipendio di una religione non si confonde ne' con la discussione su temi religiosi, cosi' a livello scientifico come a livello divulgativo, ne' con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; ne' con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Costituiscono, invece, vilipendio di una religione e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir cosi', fine a se' stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e percio' lesione della sua personalita') e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.
Il vilipendio di una religione non si confonde ne' con la discussione su temi religiosi, cosi' a livello scientifico come a livello divulgativo, ne' con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; ne' con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Costituiscono, invece, vilipendio di una religione e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir cosi', fine a se' stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e percio' lesione della sua personalita') e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte