Sentenza 188/1975 (ECLI:IT:COST:1975:188)
Massima numero 7966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7962  7963  7964  7965  7967  7968


Titolo
SENT. 188/75 E. VILIPENDIO DELLA RELIGIONE - DELIMITAZIONE.

Testo
Il vilipendio di una religione non si confonde ne' con la discussione su temi religiosi, cosi' a livello scientifico come a livello divulgativo, ne' con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; ne' con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Costituiscono, invece, vilipendio di una religione e pertanto esclusi dalla garanzia dell'art. 21 (e dall'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per dir cosi', fine a se' stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e percio' lesione della sua personalita') e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte