Sentenza 188/1975 (ECLI:IT:COST:1975:188)
Massima numero 7967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7962  7963  7964  7965  7966  7968


Titolo
SENT. 188/75 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ARTT. 405 E 403 (LIMITATAMENTE, QUEST'ULTIMO, AL PROFILO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST.) - LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SAREBBERO APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO PUR DOPO L'EVENTUALE DICHIARAZIONE DELLA LORO ILLEGITTIMITA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonche' - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacche', ove la disparita' di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte