Sentenza 179/2020 (ECLI:IT:COST:2020:179)
Massima numero 43159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in parte modificativo e in parte abrogativo delle norme censurate - Ininfluenza sull'oggetto delle censure proposte - Permanenza della rilevanza - Estensione delle questioni anche alla nuova versione della norma modificata.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in parte modificativo e in parte abrogativo delle norme censurate - Ininfluenza sull'oggetto delle censure proposte - Permanenza della rilevanza - Estensione delle questioni anche alla nuova versione della norma modificata.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, le questioni sollevate conservano rilevanza pur a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di costituzionalità, del d.lgs. n. 122 del 2018 - che ha modificato l'indicato art. 24, conseguentemente abrogando l'art. 25 - sia perché i ricorrenti avevano proposto ricorso nei giudizi a quibus sulla base della normativa antecedente, sia perché le modifiche non hanno inciso sull'oggetto delle censure, lasciando così inalterato - anche nella disciplina attualmente vigente - il vulnus lamentato. Le censure debbono pertanto essere riferite all'art. 24, nella versione precedente e successiva al citato decreto, nonché all'art. 25, nel testo anteriore alla sua abrogazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, le questioni sollevate conservano rilevanza pur a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di costituzionalità, del d.lgs. n. 122 del 2018 - che ha modificato l'indicato art. 24, conseguentemente abrogando l'art. 25 - sia perché i ricorrenti avevano proposto ricorso nei giudizi a quibus sulla base della normativa antecedente, sia perché le modifiche non hanno inciso sull'oggetto delle censure, lasciando così inalterato - anche nella disciplina attualmente vigente - il vulnus lamentato. Le censure debbono pertanto essere riferite all'art. 24, nella versione precedente e successiva al citato decreto, nonché all'art. 25, nel testo anteriore alla sua abrogazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 24
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 24
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 25
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte