Sentenza 189/1975 (ECLI:IT:COST:1975:189)
Massima numero 7969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7970  7971


Titolo
SENT. 189/75 A. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 18 - AMBITO DI APPLICABILITA' EX ART. 35, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE PER LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RIFERIMENTO AL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLE ADDETTI ALLE LORO SINGOLE UNITA' PRODUTTIVE - RAZIONALITA' - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Le medesime considerazioni per cui la Corte ha riconosciuto la legittimita' del trattamento differenziato risultante dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori per i lavoratori delle imprese industriali e commerciali, ovvero delle imprese agricole, secondo che sussistano o meno, nei singoli casi concreti, i requisiti ivi stabiliti nel primo e nel secondo comma, potrebbero a maggior regione valere anche per giustificare la inapplicabilita' dell'art. 18 nei confronti dei dipendenti da datori di lavoro non imprenditori. Ma altri ed ancor piu' evidenti motivi possono aggiungersi: di fronte alle imprese, caratterizzate dallo scopo di lucro e dai tipi di organizzazione rispondenti alle esigenze della produzione di beni o di servizi, le diverse categorie di datori di lavoro non qualificabili professionalmente come imprenditori si distinguono nettamente, sia per la mancanza di attivita' lucrativa sia per il difetto di forme organizzative e di risorse finanziarie comparabili a quelle proprie delle attivita' imprenditoriali. La profonda diversita' di queste situazioni rispetto a quelle tipiche delle imprese industriali, commerciali, agricole, giustifica la diversita' della disciplina anche per quanto attiene alle garanzie di stabilita' dei posti di lavoro dei dipendenti. Si tratta di valutazione e scelte discrezionali di politica legislativa, relative a condizioni economico-sociali che potranno anche mutare nel tempo e determinare quindi la modificazione, ma che non sono censurabili sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, in quanto fondate su presupposti obbiettivi e razionalmente ammissibili, e nemmeno sotto il profilo dei principi costituzionali di tutela del lavoro e dei lavoratori, in quanto non puo' dirsi che confliggano direttamente con le enunciative degli artt.4, 35, primo comma e 41, secondo comma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte