Sentenza 189/1975 (ECLI:IT:COST:1975:189)
Massima numero 7971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7969  7970


Titolo
SENT. 189/75 C. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DEL TITOLO III DELLA STESSA LEGGE - SI ESTENDE ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI SVOLGENTI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE ATTIVITA' ECONOMICA (ASSIMILATI ALLE IMPRESE) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le enunciative dell'art. 37 sulla applicabilita' dello Statuto ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, economici o non, comprendono necessariamente anche l'art. 35, che definisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 e del titolo III della legge. Queste disposizioni, pertanto, saranno applicabili anche agli enti pubblici, svolgenti esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, e come tali assimilabili alle imprese, sulla base degli stessi criteri e limiti numerici stabiliti nei primi due commi dell'art. 35. I quali non determinano quindi nemmeno sotto questo profilo ingiustificata disparita' di trattamento, ne' tra imprese ed enti pubblici economici, ne' tra datori di lavoro non imprenditori ed enti pubblici non economici (per i quali ultimi, inoltre, l'art. 37 fa' espressa riserva dell'eventuale diverso regolamento secondo norme speciali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte