Ordinanza 191/1975 (ECLI:IT:COST:1975:191)
Massima numero 7973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 191/75. CALAMITA' NATURALI - PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA - D.L. 22 GENNAIO 1973, N. 2, ARTT. 1 E 4 (CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N. 36) - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI QUELLI PERENTORI, LEGALI E CONVENZIONALI - DURATA - SUSSISTENZA DI CRITERI PERCHE' IL POTERE ESECUTIVO LA ADEGUI ALLA DIVERSITA' DELLA SITUAZIONI LOCALI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 del D.L. 22.1.1973 n. 2, convertito con legge 23.3.1973 n. 36 ed avente per oggetto provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973. Ed invero il citato art. 4 non ha omesso, nel commettere al potere esecutivo le formulazioni delle norme di dettagli di precisare i criteri che dovevano presiedere alla diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la durata della sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali. Ne deriva che, ove quel potere non vi si fosse attenuto, la competenza a decidere in proposito in relazione al giudizio di merito, sarebbe del giudice ordinario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte