Ordinanza 193/1975 (ECLI:IT:COST:1975:193)
Massima numero 7975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 08/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 193/75. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA L'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 193/75. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA L'ART. 7 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata in riferimento all'art. 7 della Costituzione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" sollevata in riferimento all'art. 7 della Costituzione gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Altri parametri e norme interposte