Sentenza 195/1975 (ECLI:IT:COST:1975:195)
Massima numero 7977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 195/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI DOMANDE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI PIGNORATI - NATURA DECISORIA - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LE RELATIVE NORME - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 195/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO - PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DI DOMANDE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DEI BENI MOBILI PIGNORATI - NATURA DECISORIA - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE LE RELATIVE NORME - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' dubbia la legittimazione del giudice delegato al fallimento a sollevare le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che concernono le domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli artt. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla proponibilita' dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al Tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e dell'art. 24 della Costituzione. (L'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per non essere il giudice delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101, secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103 della stessa legge).
Non e' dubbia la legittimazione del giudice delegato al fallimento a sollevare le questioni di legittimita' costituzionale delle norme che concernono le domande di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli artt. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla proponibilita' dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al Tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e dell'art. 24 della Costituzione. (L'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per non essere il giudice delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101, secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103 della stessa legge).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte