Sentenza 195/1975 (ECLI:IT:COST:1975:195)
Massima numero 7978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7977  7979  7980  7981


Titolo
SENT. 195/75 B. FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ARTT. 101 E 103 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ADOTTATI DAL GIUDICE, SENTITO, SE POSSIBILE, IL FALLITO (O I SUOI EREDI) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 101 e 103 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, con ordinanza 21 ottobre 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte