Sentenza 179/2020 (ECLI:IT:COST:2020:179)
Massima numero 43160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/06/2020; Decisione del
24/06/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Titolo
Processo penale - Casellario giudiziale - Certificati a richiesta dell'interessato - Non menzione della sentenza di condanna per uno dei reati di guida sotto l'influenza dell'alcool dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza di estinzione del medesimo reato - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Processo penale - Casellario giudiziale - Certificati a richiesta dell'interessato - Non menzione della sentenza di condanna per uno dei reati di guida sotto l'influenza dell'alcool dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza di estinzione del medesimo reato - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - gli artt. 24 (nella versione antecedente e in quella successiva alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 122 del 2018, che ha sostituito il certificato generale con il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) e 25 (che, nel testo anteriore alla sua abrogazione ad opera del medesimo decreto, disciplinava il certificato penale) del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Napoli determinano una irragionevole disparità di trattamento rispetto al patteggiamento e al decreto penale di condanna, in quanto il lavoro di pubblica utilità, come la messa alla prova, comportando per il condannato lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella di chi si limiti a concordare la pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale, beneficiando per ciò stesso della non menzione. Inoltre, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione, potendo pregiudicare la possibilità di nuove opportunità lavorative. (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2018).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - gli artt. 24 (nella versione antecedente e in quella successiva alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 122 del 2018, che ha sostituito il certificato generale con il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) e 25 (che, nel testo anteriore alla sua abrogazione ad opera del medesimo decreto, disciplinava il certificato penale) del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Napoli determinano una irragionevole disparità di trattamento rispetto al patteggiamento e al decreto penale di condanna, in quanto il lavoro di pubblica utilità, come la messa alla prova, comportando per il condannato lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella di chi si limiti a concordare la pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale, beneficiando per ciò stesso della non menzione. Inoltre, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione, potendo pregiudicare la possibilità di nuove opportunità lavorative. (Precedente citato: sentenza n. 231 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 24
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 24
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
decreto del Presidente della Repubblica
14/11/2002
n. 313
art. 25
co.
decreto legislativo
02/10/2018
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte