Sentenza 195/1975 (ECLI:IT:COST:1975:195)
Massima numero 7980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 195/75 D. FALLIMENTO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207 (OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONTRIBUENTE) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 24 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 195/75 D. FALLIMENTO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 207 (OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONTRIBUENTE) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 24 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 "e norme connesse" T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare (sent. 67 del 1974) che i dubbi di costituzionalita' degli artt. 206, 208, 209, 227, D.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost. sono palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale e' regolata come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo per assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne l'art. 207, lett. b) citato (sent. 107 del 1969), nonche' per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che genericamente si assumono violati.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207 "e norme connesse" T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare (sent. 67 del 1974) che i dubbi di costituzionalita' degli artt. 206, 208, 209, 227, D.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost. sono palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale e' regolata come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo per assicurare la sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per quanto concerne l'art. 207, lett. b) citato (sent. 107 del 1969), nonche' per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che genericamente si assumono violati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte