Sentenza 195/1975 (ECLI:IT:COST:1975:195)
Massima numero 7981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7977  7978  7979  7980


Titolo
SENT. 195/75 E. FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 70 (PRESUNZIONE MUCIANA) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 24 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. La presunzione non viola i citati articoli della Costituzione perche': concerne non la sola moglie ma il coniuge del fallito; ha riferimento ad un acquisto limitato al quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ammette la prova contraria; non si ravvisa alcun contrasto con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o incidenza su "limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte