Sentenza 196/1975 (ECLI:IT:COST:1975:196)
Massima numero 7982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 196/75. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA ERGA OMNES EX LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE CONTRARIE A NORME IMPERATIVE O A PRECETTI COSTITUZIONALI - NON SI TRASFORMANO IN NORME AVENTI FORZA DI LEGGE - CARATTERE CONTRATTUALE - NON SONO IMPUGNABILI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DIPENDENTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI - SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 196/75. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA ERGA OMNES EX LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - CLAUSOLE CONTRARIE A NORME IMPERATIVE O A PRECETTI COSTITUZIONALI - NON SI TRASFORMANO IN NORME AVENTI FORZA DI LEGGE - CARATTERE CONTRATTUALE - NON SONO IMPUGNABILI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DIPENDENTI DALLE IMPRESE INDUSTRIALI - SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' consentire che clausole pur non estranee all'oggetto della delega ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e non alla Corte costituzionale, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse con norme imperative di legge o con precetti costituzionali e, in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro forza di legge (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, che ha attribuito efficacia erga omnes all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei dipendenti delle imprese industriali, sollevate in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione).
Il conferimento di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741, non puo' consentire che clausole pur non estranee all'oggetto della delega ma tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice ordinario, e non alla Corte costituzionale, pronunziarsi sull'asserito contrasto di esse con norme imperative di legge o con precetti costituzionali e, in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio, riconoscendo o negando loro forza di legge (nella specie e' stata dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, del D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273, che ha attribuito efficacia erga omnes all'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei dipendenti delle imprese industriali, sollevate in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte