Sentenza 197/1975 (ECLI:IT:COST:1975:197)
Massima numero 7984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7983


Titolo
SENT. 197/75 B. IMPOSTE E TASSE - FABBRICATI GIA' DI LUSSO - IMPOSTA SPECIALE SUL RELATIVO REDDITO - LEGGE 21 OTTOBRE 1964, N. 1013, ART. 1 - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 23, 3, PRIMO COMMA, E 53 DELLA COSTITUZIONE - IRRAZIONALE MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE DI RINVIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013, l'imposta speciale, da esso istituita (fra l'altro) sulle unita' immobiliari urbane censite o da censire nel nuovo catasto urbano nelle categorie A.1 e A.8, si applica, con l'aliquota del 20 per cento, sul reddito imponibile determinato, con riferimento alla rendita catastale, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131. Non puo' percio' sostenersi, in base a motivi, come quelli dedotti nelle ordinanze con cui e' stata sollevata la questione, attinenti alle norme sulla formazione delle categorie e classi catastali attraverso un procedimento amministrativo, che l'imposta prevista dall'indicato art.1 della legge n. 1013 del 1964, sia in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, quando (come nelle premesse delle suddette ordinanze) al tempo stesso esplicitamente si riconosca che tali norme, di per se', sono immuni da censura. Ne' puo' quindi affermarsi che queste, ancorche' costituzionalmente legittime in vista della concreta determinazione della base imponibile del tributo fondiario, non possano costituire valido strumento per l'individuazione dell'oggetto del nuovo tributo. Di conseguenza, cadono le violazioni degli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., anche affermate in proposito, ma sul presupposto della pretesa lesione dell'art. 23 Cost.. Cfr.: sent. n. 16 del 1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte