Sentenza 198/1975 (ECLI:IT:COST:1975:198)
Massima numero 7986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7985  7987  7988


Titolo
SENT. 198/75 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N. 990 , ART. 24 - PROVVEDIMENTO BASATO SU FATTI COPERTI DA SEGRETO ISTRUTTORIO ED INIMPUGNABILE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - in quanto non compromette le garanzie connesse al processo, quali il contraddittorio, l'assistenza tecnica ed altre, ed anzi fa espresso obbligo al giudice di sentire le parti e di disporre sommari accertamenti prima di decidere sulla domanda degli interessati avente come oggetto l'emanazione del provvedimento interinale - non limita il diritto della difesa che, sia in questa fase preliminare, sia in quella successiva di giudizio definitivo, puo' liberamente svolgersi ed e' pienamente tutelato. Ne' tale diritto puo' ritenersi leso in quanto il provvedimento si basa su fatti ed accertamenti che possono essere coperti dal segreto istruttorio, essendo tra l'altro ammesso chiederne la revoca successivamente alla chiusura dell'istruttoria e al deposito degli atti, in base a nuovi elementi acquisiti e portati alla conoscenza delle parti. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte