Sentenza 198/1975 (ECLI:IT:COST:1975:198)
Massima numero 7987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 198/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24, IN REL. ALL'ART. 2 - ESCLUSIONE DELLA PROVVISIONALE NEL CASO DI SINISTRI PROVOCATI DA NATANTI DI STAZZA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 198/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24, IN REL. ALL'ART. 2 - ESCLUSIONE DELLA PROVVISIONALE NEL CASO DI SINISTRI PROVOCATI DA NATANTI DI STAZZA SUPERIORE ALLE VENTICINQUE TONNELLATE - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' i natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate presentano rispetto a quelli minori caratteristiche tecniche totalmente diverse - anche per quanto concerne i loro sistemi di comando, salvataggio, avvistamento, sicurezza - e sono sottoposti a norme assicurative del tutto diverse, imposte da convenzioni internazionali, ed esposti assai meno degli altri a sinistri derivanti dall'investimento di singole persone, ed inoltre offrono ai sinistrati garanzie assai maggiori di risarcimento ed assistenza, il diverso trattamento dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non solo e' razionalmente giustificato in base a differenti situazioni obbiettive e giuridiche, ma necessariamente s'impone anche in relazione al diverso regime assicurativo. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, in relazione all'art. 2, nella parte in cui esclude la concessione della provvisionale in caso di sinistri causati da natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate.
Poiche' i natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate presentano rispetto a quelli minori caratteristiche tecniche totalmente diverse - anche per quanto concerne i loro sistemi di comando, salvataggio, avvistamento, sicurezza - e sono sottoposti a norme assicurative del tutto diverse, imposte da convenzioni internazionali, ed esposti assai meno degli altri a sinistri derivanti dall'investimento di singole persone, ed inoltre offrono ai sinistrati garanzie assai maggiori di risarcimento ed assistenza, il diverso trattamento dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 non solo e' razionalmente giustificato in base a differenti situazioni obbiettive e giuridiche, ma necessariamente s'impone anche in relazione al diverso regime assicurativo. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, in relazione all'art. 2, nella parte in cui esclude la concessione della provvisionale in caso di sinistri causati da natanti di stazza superiore alle 25 tonnellate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte