Sentenza 198/1975 (ECLI:IT:COST:1975:198)
Massima numero 7988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 198/75 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24 - ISTRUTTORIA SOMMARIA CONDOTTA DAL P.M. - MANCATA PREVISIONE CHE NEL CORSO DI TALE ISTRUTTORIA POSSA ESSERE ATTRIBUITA UNA PROVVISIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. IN QUANTO NON E' CONTEMPLATA IN TALE IPOTESI LA POSSIBILITA' DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA DA PARTE DEL G.I. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 198/75 D. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE DI UNA PROVVISIONALE - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 24 - ISTRUTTORIA SOMMARIA CONDOTTA DAL P.M. - MANCATA PREVISIONE CHE NEL CORSO DI TALE ISTRUTTORIA POSSA ESSERE ATTRIBUITA UNA PROVVISIONALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. IN QUANTO NON E' CONTEMPLATA IN TALE IPOTESI LA POSSIBILITA' DI ASSEGNAZIONE DI SOMMA DA PARTE DEL G.I. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Pur essendo plausibile e razionale l'esclusione del p.m. - in quanto organo sfornito di poteri decisori - dagli organi legittimati alla concessione del provvedimento previsto dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (di liquidazione di una provvisionale in favore degli aventi diritto al risarcimento i quali a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno), deve ritenersi costituzionalmente illegittima detta disposizione in quanto non prevede che un altro organo possa adottare il provvedimento nel corso dell'istruzione sommaria; organo che deve essere individuato nel giudice istruttore, al quale l'ordinamento conferisce in via generale poteri decisori per taluni provvedimenti in pendenza dell'istruttoria sommaria cosi' da garantire la tutela degli interessi e dei diritti delle parti. E' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal p.m., non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24.
Pur essendo plausibile e razionale l'esclusione del p.m. - in quanto organo sfornito di poteri decisori - dagli organi legittimati alla concessione del provvedimento previsto dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (di liquidazione di una provvisionale in favore degli aventi diritto al risarcimento i quali a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno), deve ritenersi costituzionalmente illegittima detta disposizione in quanto non prevede che un altro organo possa adottare il provvedimento nel corso dell'istruzione sommaria; organo che deve essere individuato nel giudice istruttore, al quale l'ordinamento conferisce in via generale poteri decisori per taluni provvedimenti in pendenza dell'istruttoria sommaria cosi' da garantire la tutela degli interessi e dei diritti delle parti. E' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 24 legge n. 990 del 1969, nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal p.m., non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all'assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte