Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di polizia mortuaria, attività funebre, gestione dei cimiteri e sepolture (in particolare: compiti dell'ufficiale dello stato civile nonché donazioni di parte anatomiche da parte del cittadino per finalità di studio e ricerca) - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo in parte qua.
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, all'art. 117, secondo comma, lett. i) e l), dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 69, comma 3, 71, comma 3, e 73, commi 2, primo periodo, e 4. Il ricorrente ha rinunziato al ricorso limitatamente alle disposizioni impugnate indicate, in ragione delle modifiche apportate nelle more del giudizio con l'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2019. La Regione Lombardia ha quindi accettato tale rinunzia parziale operata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019 e n. 127 del 2018).