Sentenza 199/1975 (ECLI:IT:COST:1975:199)
Massima numero 7989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 199/75. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 387 - DECISIONE DEL GIUDICE SULL'APPELLO DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE CHE DEBBA PRIMA PROCEDERSI, IN TUTTI I CASI, AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372, PRIMO E SECONDO COMMA (DEPOSITO IN CANCELLERIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO DANDONE AVVISO AL DIFENSORE) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 199/75. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE ISTRUTTORIE DI PROSCIOGLIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 387 - DECISIONE DEL GIUDICE SULL'APPELLO DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE CHE DEBBA PRIMA PROCEDERSI, IN TUTTI I CASI, AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 372, PRIMO E SECONDO COMMA (DEPOSITO IN CANCELLERIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO DANDONE AVVISO AL DIFENSORE) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il diritto di difesa e', in primo luogo, garanzia di contraddittorio e pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, puo' dirsi assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilita' di partecipare ad un'effettiva dialettica processuale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 387 c.p.p. nella parte in cui non prevede - a differenza di quanto disposto dall'art. 372 c.p.p. - che, prima della decisione del giudice sull'appello del p.m. debbano depositarsi, in tutti i casi (e quindi anche se non vi sia stato alcun supplemento di istruttoria), in cancelleria gli atti e i documenti del processo dandone avviso al difensore dell'imputato perche' possa prenderne visione, estrarne copia e presentare le memorie e le istanze che ritenga opportune per gli interessi del proprio assistito.
Il diritto di difesa e', in primo luogo, garanzia di contraddittorio e pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, puo' dirsi assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilita' di partecipare ad un'effettiva dialettica processuale. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 387 c.p.p. nella parte in cui non prevede - a differenza di quanto disposto dall'art. 372 c.p.p. - che, prima della decisione del giudice sull'appello del p.m. debbano depositarsi, in tutti i casi (e quindi anche se non vi sia stato alcun supplemento di istruttoria), in cancelleria gli atti e i documenti del processo dandone avviso al difensore dell'imputato perche' possa prenderne visione, estrarne copia e presentare le memorie e le istanze che ritenga opportune per gli interessi del proprio assistito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte