Sentenza 200/1975 (ECLI:IT:COST:1975:200)
Massima numero 7990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 200/75. INDUSTRIA E COMMERCIO - PREZZI DI BENI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 427, ARTT. 1 E 2 - BLOCCO TEMPORANEO DEI PREZZI NON IMPOSTI D'AUTORITA' CON CALMIERE RIGIDO, MA LIBERAMENTE DENUNCIATI DALL'OPERATORE ECONOMICO - NON VIOLA LA LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 200/75. INDUSTRIA E COMMERCIO - PREZZI DI BENI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 427, ARTT. 1 E 2 - BLOCCO TEMPORANEO DEI PREZZI NON IMPOSTI D'AUTORITA' CON CALMIERE RIGIDO, MA LIBERAMENTE DENUNCIATI DALL'OPERATORE ECONOMICO - NON VIOLA LA LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 1 e 2 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Ed invero, non sussiste la violazione della liberta' di iniziativa economica privata perche' le norme citate non hanno introdotto un calmiere rigido di prezzi fissati d'autorita' in base a calcoli fondati su dati medi di costi e di ricavi, ma hanno prescritto che ogni operatore economica o di settore colpito denunciasse i prezzi da lui praticati a una certa data e li mantenesse fermi per il periodo del blocco. Si trattava, dunque, di prezzi liberamente determinati in base alle leggi di mercato e, in partenza almeno, remunerativi, sui quali le variazioni di aumento dei costi di produzione non avevano alcuna possibilita' di incidere, almeno per quanto riguarda le merci giacenti in magazzino e quelle non ancora introdottevi, ma gia' acquistate a prezzi anteriori. Ne deriva, pertanto, che il sacrificio imposto agli operatori, tenuto conto della eccezionalita' della situazione economica del paese, e delle alte finalita' che il provvedimento perseguiva, dei temperamenti previsti dalle stesse norme e, soprattutto, della relativa brevita' del periodo di blocco, era tollerabile e ragionevole.
Non e' fondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale, degli artt. 1 e 2 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, sulla disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496. Ed invero, non sussiste la violazione della liberta' di iniziativa economica privata perche' le norme citate non hanno introdotto un calmiere rigido di prezzi fissati d'autorita' in base a calcoli fondati su dati medi di costi e di ricavi, ma hanno prescritto che ogni operatore economica o di settore colpito denunciasse i prezzi da lui praticati a una certa data e li mantenesse fermi per il periodo del blocco. Si trattava, dunque, di prezzi liberamente determinati in base alle leggi di mercato e, in partenza almeno, remunerativi, sui quali le variazioni di aumento dei costi di produzione non avevano alcuna possibilita' di incidere, almeno per quanto riguarda le merci giacenti in magazzino e quelle non ancora introdottevi, ma gia' acquistate a prezzi anteriori. Ne deriva, pertanto, che il sacrificio imposto agli operatori, tenuto conto della eccezionalita' della situazione economica del paese, e delle alte finalita' che il provvedimento perseguiva, dei temperamenti previsti dalle stesse norme e, soprattutto, della relativa brevita' del periodo di blocco, era tollerabile e ragionevole.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte