Sentenza 201/1975 (ECLI:IT:COST:1975:201)
Massima numero 7992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 201/75 B. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - IDONEITA' DEL SOGGETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI IMPOSTA DEDUCIBILE DAL PRESUPPOSTO AL QUALE LA PRESTAZIONE E' COLLEGATA.
SENT. 201/75 B. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 53 - INTERPRETAZIONE - IDONEITA' DEL SOGGETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI IMPOSTA DEDUCIBILE DAL PRESUPPOSTO AL QUALE LA PRESTAZIONE E' COLLEGATA.
Testo
Il principio della capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost. sul piano garantistico costituzionale deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacita' contributiva. L'indicazione della fattispecie cui la norma attribuisce tale efficacia indicativa avviene secondo valutazioni riservate al legislatore senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non sotto il profilo della assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. Cio' esclude la necessita' di una causalita' specifica dell'imposta, identificabile nel vantaggio del contribuente in rapporto allo scopo perseguito istituzionalmente dall'ente impositore, ai fini della giustificazione della relativa potesta' di imposizione. E cio' anche tenuto presente l'aspetto finalistico dell'art. 53 Cost., secondo cui la capacita' contributiva va utilizzata proporzionalmente ai fini della copertura delle spese pubbliche, poiche' tale elemento finalistico concerne, se mai, la complessiva capacita' del soggetto ma non si estende alla rispondenza della singola contribuzione a benefici individualizzati derivanti dalla contribuzione stessa.
Il principio della capacita' contributiva di cui all'art. 53 Cost. sul piano garantistico costituzionale deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di capacita' contributiva. L'indicazione della fattispecie cui la norma attribuisce tale efficacia indicativa avviene secondo valutazioni riservate al legislatore senza che spetti al giudice della legittimita' delle leggi alcun controllo, se non sotto il profilo della assoluta arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme. Cio' esclude la necessita' di una causalita' specifica dell'imposta, identificabile nel vantaggio del contribuente in rapporto allo scopo perseguito istituzionalmente dall'ente impositore, ai fini della giustificazione della relativa potesta' di imposizione. E cio' anche tenuto presente l'aspetto finalistico dell'art. 53 Cost., secondo cui la capacita' contributiva va utilizzata proporzionalmente ai fini della copertura delle spese pubbliche, poiche' tale elemento finalistico concerne, se mai, la complessiva capacita' del soggetto ma non si estende alla rispondenza della singola contribuzione a benefici individualizzati derivanti dalla contribuzione stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte