Sentenza 201/1975 (ECLI:IT:COST:1975:201)
Massima numero 7993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7991  7992  7994  7995  7996


Titolo
SENT. 201/75 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ARTT. 2 E 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO - PREZZO DI VENDITA - ELEMENTO OBIETTIVO RAZIONALMENTE COLLEGATO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI PRODUTTORI - SUA IDONEITA' AD ASSUMERE FUNZIONE INDICATIVA DELLA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON E' VIOLATO L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medicinali costituisce sufficiente presupposto rivelatore di ricchezza ai fini di giustificare l'imposizione a carico dei produttori di una prestazione tributaria commisurata al piano stesso, giacche' detto prezzo deve essere stabilito tenendo conto anche dell'esigenza della realizzazione di un profitto da parte delle imprese, ed e' quindi idoneo ad assumere funzione indicativa della loro capacita' contributiva, come elemento oggettivo razionalmente collegato con la situazione economica dei produttori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte