Sentenza 201/1975 (ECLI:IT:COST:1975:201)
Massima numero 7994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7991  7992  7993  7995  7996


Titolo
SENT. 201/75 D. IMPOSTE E TASSE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ENTITA' E PROPORZIONALITA' DELL'ONERE TRIBUTARIO IMPOSTO DAL LEGISLATORE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE SOTTO IL SOLO PROFILO DELL'ASSOLUTA ARBITRARIETA' O IRRAZIONALITA' DELLE NORME - FATTISPECIE - SCONTO OBBLIGATORIO SUL PREZZO DEI MEDICINALI IMPOSTO A CARICO DEI PRODUTTORI A FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI.

Testo
Non spetta al giudice della costituzionalita' delle leggi valutare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entita' e la proporzionalita' dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il caso di assoluta arbitrarieta' ed irrazionalita' dell'imposizione. Tale principio vale anche per quanto riguarda la durata temporale del tributo, rappresentato, nelle specie, dallo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali imposto a carico dei produttori a favore degli enti mutualistici.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte