Sentenza 201/1975 (ECLI:IT:COST:1975:201)
Massima numero 7995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7991  7992  7993  7994  7996


Titolo
SENT. 201/75 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ARTT. 2 E 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO A SCELTA DEGLI STESSI ENTI MUTUALISTICI - ATTINENZA AL MOMENTO ATTUATIVO E NON IMPOSITIVO DELLA PRESTAZIONE - NON E' VIOLATA LA GARANZIA EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - CRITERIO SEGUITO DAGLI ENTI NELLA SCELTA - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - SUSSISTENZA DI RIMEDI NEI CONFRONTI DEI RELATIVI ATTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il fatto che l'imposizione patrimoniale consistente nello sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali imposto a carico dei produttori in favore degli enti mutualistici, possa essere resa operante a scelta degli enti a cio' autorizzati dalla legge stessa non attiene al momento impositivo della prestazione, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base dell'art. 23 della Costituzione, che prevede la riserva di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali e' indifferente, una volta che la prestazione risulti gia' sufficientemente precisata dalla legge. Cio' posto la detta facolta' non contrasta neppure con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tenuto anche conto che alla scelta gli enti procedono in esecuzione di scopi assistenziali di interesse pubblico mediante atti i cui vizi sono eventualmente rilevabili nelle sedi competenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte