Sentenza 201/1975 (ECLI:IT:COST:1975:201)
Massima numero 7996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7991  7992  7993  7994  7995


Titolo
SENT. 201/75 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PRODOTTI FARMACEUTICI ACQUISTATI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, ARTT. 2 E 4; D.L. 26 OTTOBRE 1970, N. 745, ART. 32 - IMPOSIZIONE DI UNO SCONTO OBBLIGATORIO A SCELTA DEGLI STESSI ENTI MUTUALISTICI - FACOLTA' DELL'I.N.A.D.E.L. DI PORRE A CARICO DEL MUTUATO UNA PARTE DEL PREZZO DEI MEDICINALI - FONDAMENTO NON NELLE LEGGI IMPUGNATE, BENSI' NELLA LEGGE N. 350 DEL 1946 - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 23, 41 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' dell'I.N.A.D.E.L. di porre a carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali pur seguitando a percepire interamente lo sconto imposto a carico dei produttori, e variando quindi nella sostanza, l'entita' percentuale dello sconto stesso prevista dalla legge sul reale prezzo di vendita, non deriva dalle disposizioni impugnate (artt. 2 e 4 legge 4 agosto 1955, n. 692 e 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745), che si limitano a prevedere l'imposizione dello sconto e non possono quindi configurarsi come le fonti normative della lamentata variazione di incidenza percentuale degli sconti, la quale consegue, invece, a determinazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente con cui i mutuati sono chiamati, in qualche caso a concorrere nell'acquisto di medicinali, e sono adottate in esecuzione della legge n. 350 del 1946, con cui e' stata attribuita all'Ente stesso l'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte