Sentenza 202/1975 (ECLI:IT:COST:1975:202)
Massima numero 7997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 202/75 A. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON CONTRASTA DI PER SE' CON IL DIRITTO DI DIFESA - CRITERIO DI POLITICA LEGISLATIVA NELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 202/75 A. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROVVEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON CONTRASTA DI PER SE' CON IL DIRITTO DI DIFESA - CRITERIO DI POLITICA LEGISLATIVA NELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO - INSINDACABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunita' di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiche', mentre il procedimento in camera di consiglio non e' di per se' contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare e' problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.
L'adozione del procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali data con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, risponde a criteri di politica legislativa inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi regolati ed alla opportunita' di adottare determinate forme processuali. Trattasi di scelta discrezionale esente da sindacato in questa sede poiche', mentre il procedimento in camera di consiglio non e' di per se' contrastante con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema del procedimento da adottare e' problema di politica processuale il cui esame sfugge alla competenza di questa Corte nei limiti in cui non si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da irragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma citata in quanto ha adottato il procedimento in camera di consiglio nella materia in esame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte