Sentenza 202/1975 (ECLI:IT:COST:1975:202)
Massima numero 7998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7997  7999  8000


Titolo
SENT. 202/75 B. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PER LA LORO REVISIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - MODIFICHE (ALLE DISPOSIZIONI STABILITE REBUS SIC STANTIBUS IN SENTENZA) APPORTATE CON DECRETO - NON VIOLA L'AUTORITA' DEL GIUDICATO.

Testo
Il procedimento in camera di consiglio adottato con l'art. 9, secondo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della decisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio riflette condizioni generalmente tali da garantire l'osservanza del diritto di difesa. Infatti le parti devono essere sentite ed e' cosi' sufficientemente garantita la possibilita' per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in relazione all'oggetto del ricorso. Inoltre, non rinvenendosi alcuna disposizione ostativa dell'assistenza del difensore, deve implicitamente desumersi che la stessa e' ammessa e consentita, e tale "possibilita'" e' sufficiente a garantire l'osservanza del diritto di difesa. Ne' deve decisamente concludersi per quanto riguarda l'adozione con decreto delle modifiche alle disposizioni patrimoniali adottata con sentenza, giacche' trattasi di sentenza pronunciata dal giudice "rebus sic stantibus" e, come tali, essenzialmente modificabili nell'intento di salvare le esigenze di giustizia ed equita' cui la sentenza stessa deve ispirarsi. La modificabilita' delle statuizioni in esame pertanto non infrange l'autorita' del giudicato, e risulta indifferente, rispetto all'osservanza del diritto di difesa, la circostanza che le modifiche vengano adottate con la forma propria del rito camerale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte