Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di polizia mortuaria, attività funebre, gestione dei cimiteri e sepolture - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie dello stato civile e dell'ordinamento civile, nonché dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Apoditticità delle censure e omessa individuazione dei principi fondamentali della materia in ipotesi pregiudicati - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per apoditticità delle censure e per omessa individuazione dei principi fondamentali della materia in ipotesi pregiudicati - le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 70-bis (case funerarie), 72, comma 1 (trasporto delle salme), 74, comma l, lett. e) (trattamenti di tanatocosmesi), 74-bis (centro servizi), 75, commi 4, primo periodo (devoluzione della gestione e della manutenzione dei cimiteri anche a soggetti privati), 8, lett. a) (aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione) e lett. b) (cappelle private fuori dal cimitero), 11, ultimo periodo (autorizzazione alla soppressione dei cimiteri), e 13 (deposizione dei resti degli animali di affezione), 76, comma l, lett. e) (loculi areati) e g). Le censure risultano apodittiche, essendo prive di ogni supporto argomentativo in ordine alla premessa dell'asserita idoneità del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990) ad assurgere al rango di normativa interposta, in grado di dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale; inoltre il ricorrente nemmeno menziona nell'atto introduttivo la normativa primaria di cui il citato regolamento è attuazione né indica quali sarebbero i principi fondamentali deducibili dall'ipotetica normativa interposta in assunto pregiudicati dalle disposizioni regionali impugnate.
Alle fonti normative secondarie, in quanto tali, è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti, non potendo le norme regolamentari essere ascritte all'area dei principi fondamentali delle materie concorrenti. Tuttavia, in settori squisitamente tecnici, gli atti di normazione secondaria - ove intervengano a completare la normativa statale primaria e costituiscano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale - possono vincolare la potestà legislativa regionale, cosicché il mancato loro rispetto, nel caso in cui si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 11 del 2014, n. 92 del 2011, n. 162 del 2004, n. 303 del 2003 e n. 22 del 2003).
Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, laddove sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sul ricorrente grave l'onere di indicare specificamente il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi. (Precedente citato: sentenza n. 143 del 2020).