Sentenza 202/1975 (ECLI:IT:COST:1975:202)
Massima numero 8000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 202/75 D. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - DOMANDA DI REVISIONE - MEZZI DI PROVA LIMITATI ALLA SOLA ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - INSUFFICIENZA - NON E' CONSENTITO IL NORMALE ESERCIZIO DI FACOLTA' DI PROVA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 202/75 D. MATRIMONIO - CASI DI SCIOGLIMENTO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 9, SECONDO COMMA - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DATE CON LA SENTENZA CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO - DOMANDA DI REVISIONE - MEZZI DI PROVA LIMITATI ALLA SOLA ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - INSUFFICIENZA - NON E' CONSENTITO IL NORMALE ESERCIZIO DI FACOLTA' DI PROVA - LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nell'indicare i mezzi di prova consentiti per contestare o per contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio, fa riferimento alla sola "assunzione di informazioni". Trattasi peraltro di mezzo di indagine atipico e tale da non esaurire i necessari accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralita' degli elementi di giudizio in relazione all'istituto del divorzio ed alle sue conseguenze. In particolare la formula adottata non consente di acquisire testimonianze formali o di espletare consulenze tecniche. Con cio' il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare limitato, e ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "in parte qua" dell'art. 9 cit., legge n. 898 del 1970.
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nell'indicare i mezzi di prova consentiti per contestare o per contraddire la domanda di revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio, fa riferimento alla sola "assunzione di informazioni". Trattasi peraltro di mezzo di indagine atipico e tale da non esaurire i necessari accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralita' degli elementi di giudizio in relazione all'istituto del divorzio ed alle sue conseguenze. In particolare la formula adottata non consente di acquisire testimonianze formali o di espletare consulenze tecniche. Con cio' il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare limitato, e ne consegue la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "in parte qua" dell'art. 9 cit., legge n. 898 del 1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte