Sentenza 203/1975 (ECLI:IT:COST:1975:203)
Massima numero 8001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  27/06/1975;  Decisione del  27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8002


Titolo
SENT. 203/75 A. ELEZIONI - COMUNALI - LISTE DEI CANDIDATI - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 32, SETTIMO COMMA - FACOLTA' DEI GRUPPI ELETTORALI DI PREDISPORRE LIBERAMENTE L'ORDINE DEI CANDIDATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI SCELTA DEGLI ELETTORI E LESIONE DELLA CONDIZIONE DI EGUAGLIANZA TRA I CANDIDATI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 48 E 51 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 48 e 51 Cost. vanno ricollegati all'art. 49 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Le modalita' e le procedure di formazione della volonta' dei partiti (o dei gruppi politici occasionali) previste dalle leggi elettorali, non ledono affatto la liberta' di voto del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volonta', sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato, incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza. L'indicazione preferenziale da parte del partito di un candidato, realizzata normalmente attraverso il "capo lista", assume quindi per l'elettore, che intende votare per quel partito, un carattere puramente indicativo, e non gia' di imposizione di scelta. Il candidato scelto dalla formazione politica non puo' d'altra parte dolersi di quella che sara' la sua collocazione nella lista, in quanto egli e' libero di accettare o meno la candidatura, cosi' come gli e' stata proposta, ed e' libero di ritirarla in ogni momento. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, settimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - che demanda ai gruppi elettorali il compito di predisporre l'ordine di lista dei candidati all'elezione alla carica di consigliere comunale - sollevata, in riferimento ai citati artt. 48 e 51 Cost., assumendo che detta norma inciderebbe sulla liberta' di scelta dell'elettore e pregiudicherebbe il diritto di ogni candidato di concorrere all'elezione in condizione di eguaglianza con gli altri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte