Sentenza 203/1975 (ECLI:IT:COST:1975:203)
Massima numero 8002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
27/06/1975; Decisione del
27/06/1975
Deposito del 10/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8001
Titolo
SENT. 203/75 B. PARTITI POLITICI - ELEZIONI - COST., ART. 49 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E ORDINE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEI GRUPPI POLITICI - RILEVANZA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
SENT. 203/75 B. PARTITI POLITICI - ELEZIONI - COST., ART. 49 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E ORDINE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEI GRUPPI POLITICI - RILEVANZA COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
Testo
Il legislatore ordinario ha inteso dare all'art. 49 Cost. un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori, ruolo che trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale. Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza costituzionale puo' assumere la circostanza che lo stesso legislatore le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle candidature.
Il legislatore ordinario ha inteso dare all'art. 49 Cost. un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori, ruolo che trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla scelta del corpo elettorale. Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza costituzionale puo' assumere la circostanza che lo stesso legislatore le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle candidature.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 49
Altri parametri e norme interposte