Sentenza 206/1975 (ECLI:IT:COST:1975:206)
Massima numero 8007
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8005  8006


Titolo
SENT. 206/75 BIS. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - CONTRADDITTORIO - LIMITAZIONE AI SOGGETTI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL CONFLITTO O A RESISTERVI - ASSUNTA ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 20 E 39 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - INSUSSISTENZA - INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente dedurre che il contraddittorio e' strettamente limitato ai soggetti legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Gli artt. 20 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui implicitamente escludono l'intervento di soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, appaiono conformi al predetto sistema e pertanto e' manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata in proposito. (Principi ribaditi nella ordinanza, pronunciata in udienza, nel giudizio cui si riferisce la sentenza n. 206 del 1975, con la quale e' stato dichiarato inammissibile l'intervento di Giancarlo Adilardi e Attilio Rossetti nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto con ricorsi delle Regioni Sicilia e Lazio avverso decreti del Ministero per i lavori pubblici).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 20  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39