Sentenza 207/1975 (ECLI:IT:COST:1975:207)
Massima numero 8008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8009


Titolo
SENT. 207/75 A. FAMIGLIA - FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO - ASSISTENZA - R.D.L. 8 MAGGIO 1927, N. 798, ART. 9, QUARTO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2838) - INDAGINI COMPIUTE DALL'ISTITUTO RICOVERANTE PER ACCERTARE LA MATERNITA' DEGLI ILLEGITTIMI - DIVIETO PENALMENTE SANZIONATO DI RIVELARNE L'ESITO - CONTENUTO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - AGEVOLARE LA RICERCA DELLA MATERNITA'.

Testo
L'art. 9 del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, nell'"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono" dispone che quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo la direzione dell'istituto che provvede al ricovero "deve compiere riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e di indurre la madre stessa a riconoscere il figlio". In altre disposizioni dello stesso articolo e' altresi' stabilito che "la levatrice ed il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini" e che, infine, e' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi", sotto comminatoria dell'applicazione ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni stabilite per i reati di rivelazione dei segreti di ufficio e del segreto professionale (artt. 326 e 622 Cod.pen.). Ora, se si inquadra nel contesto di questa normativa la disposizione dell'art. 9 che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dell'istituto ricoverante di rivelare le indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, si comprendera' che essa risulta dettata in relazione ad un fine ben individuabile che e' quello di agevolare la ricerca della maternita' degli illegittimi abbandonati per assicurare loro una migliore assistenza. La norma ha, inoltre, la funzione di stimolo ed esortazione per la madre che abbia partorito un illegittimo ad avvicinare la sua creatura. La sicurezza che la sua identificazione viene effettuata unicamente allo scopo di giovare al figlio e che l'esito delle indagini restera' rigorosamente segreto nei confronti di tutti e non potra' essere utilizzato per diversi scopi consentira' in modo piu' efficace la realizzazione della precipua finalita' cui e' indirizzata la norma in esame che e' quella di assicurare all'infante, specie nel momento piu' delicato del primo periodo della sua vita, quella tutela e quell'assistenza di cui ha maggior bisogno e che soltanto la presenza attiva e l'affetto materno possono dare in idonea misura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte