Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto (SAGA Spa), gestore dello scalo aeroportuale - Aiuto al funzionamento dell'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei confronti della SAGA Spa - Comunicazione preventiva della misura, sussumibile nella nozione di aiuto di Stato, alla Commissione europea - Omessa previsione - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché del giudicato costituzionale - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di legittimazione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 136 Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015, che riconoscono rispettivamente un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA Spa gestore dello scalo aeroportuale - concesso sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale della società - e la legittimità del conseguente debito fuori bilancio della Regione, senza prevedere la comunicazione preventiva della misura, sussumibile nella nozione di aiuto di Stato, alla Commissione europea. Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, manca l'esplicita menzione di parametri finanziari, nonché l'argomentazione della connessione funzionale tra questi e i parametri invocati, sicché non è evidenziata la stretta pregiudizialità tra definizione del giudizio a quo e processo costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 213 del 2008).
Il giudice contabile in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria, laddove i parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e con gli altri parametri di natura finanziaria della Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).
Nel giudizio di parificazione - finalizzato indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione - il riferimento al parametro finanziario leso e al nesso causale tra la norma illegittima, la partita di bilancio incisa e la predetta determinazione del risultato di amministrazione risultano al contempo elementi formali e sostanziali nel giudizio di rilevanza. (Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).