Sentenza 207/1975 (ECLI:IT:COST:1975:207)
Massima numero 8009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8008
Titolo
SENT. 207/75 B. FAMIGLIA - FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO - ASSISTENZA - R.D.L. 8 MAGGIO 1927, N. 798, ART. 9, QUARTO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2838) - INDAGINI COMPIUTE DALL'ISTITUTO RICOVERANTE PER ACCERTARE LA MATERNITA' DEGLI ILLEGITTIMI - DIVIETO PENALMENTE SANZIONATO DI RIVELARNE L'ESITO - CONTENUTO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - AGEVOLARE LA RICERCA DELLA MATERNITA' - NON VIOLA L'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 207/75 B. FAMIGLIA - FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO - ASSISTENZA - R.D.L. 8 MAGGIO 1927, N. 798, ART. 9, QUARTO COMMA (CONVERTITO IN LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2838) - INDAGINI COMPIUTE DALL'ISTITUTO RICOVERANTE PER ACCERTARE LA MATERNITA' DEGLI ILLEGITTIMI - DIVIETO PENALMENTE SANZIONATO DI RIVELARNE L'ESITO - CONTENUTO E FINALITA' DELLA DISPOSIZIONE - AGEVOLARE LA RICERCA DELLA MATERNITA' - NON VIOLA L'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dei brefotrofi di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale sul rilievo che tale norma porrebbe un limite alla ricerca e alla dichiarazione giudiziale della maternita' giacche' questa norma persegue le finalita' di assicurare all'infante l'assistenza di cui ha maggiore bisogno nel primo periodo della sua vita, finalita' che sicuramente rientra nella tutela sociale garantita dal citato precetto costituzionale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma quarto, del r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, che enuncia il divieto penalmente sanzionato a carico dei brefotrofi di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternita' degli illegittimi, sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale sul rilievo che tale norma porrebbe un limite alla ricerca e alla dichiarazione giudiziale della maternita' giacche' questa norma persegue le finalita' di assicurare all'infante l'assistenza di cui ha maggiore bisogno nel primo periodo della sua vita, finalita' che sicuramente rientra nella tutela sociale garantita dal citato precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte