Sentenza 208/1975 (ECLI:IT:COST:1975:208)
Massima numero 8010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8011  8012  8013  8014  8015


Titolo
SENT. 208/75 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - CREDITO - LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1974, ART. 9, TERZO COMMA - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE - DETERMINAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO - INTERPRETAZIONE - NON SI RIFERISCE A QUELLO GLOBALE DELL'OPERAZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 17, LETT. E, DELLO STATUTO E 1, 2 E 10 DEL D.P.R. 27 GIUGNO 1952, N. 1133 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La manovra dei tassi bancari, anche relativa ai crediti speciali (art. 34, legge 2 giugno 1961, n. 454, legge 17 agosto 1974, n. 397, d.l. 24 febbraio 1975, n. 26 e legge di conversione 23 aprile 1975, n. 125) e' compito esclusivo dello Stato, in quanto incide sulla circolazione creditizia e il mercato monetario e quindi sullo sviluppo economico e la vita stessa del Paese. Ne consegue che, se, con riferimento all'art. 9, terzo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1974, concernente "integrazioni e modifiche di norme finanziarie", per tasso di interesse, da regolarsi periodicamente dal comitato regionale per il credito, dovesse intendersi quello globale della operazione, sarebbe certa l'invasione della competenza statale da parte della Regione. Cio' tuttavia non si verifica, perche' nella specie il tasso, cui si riferisce il citato art. 9, non e' quello base o di riferimento, bensi' quello agevolato da corrispondersi dal beneficiario nelle operazioni autorizzate dalle leggi regionali. Pertanto non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 9, terzo comma, proposta in riferimento all'art. 17, lett. e dello Statuto speciale e alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133. Cfr.: per la prima parte delle massime, la sent. n. 58 del 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte