Sentenza 209/1975 (ECLI:IT:COST:1975:209)
Massima numero 8017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8016


Titolo
SENT. 209/75 B. PROCESSO CIVILE - PIGNORAMENTO - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO COMMA - PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO - PARZIALE DIFFERENZA TRA LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIPENDENTI PRIVATI E QUELLA CONCERNENTE I PUBBLICI DIPENDENTI - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA.

Testo
Non integra alcuna violazione del principio di eguaglianza il parzialmente diverso trattamento riservato dalle norme sulla pignorabilita' delle retribuzioni rispettivamente dei dipendenti da datori di lavoro privato e dei dipendenti pubblici. Infatti al legislatore nel suo potere discrezionale e nel rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge e' data la possibilita', anche in relazione a situazioni di fatto e giuridiche astrattamente considerabili equivalenti, di prevedere per tali situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano identici o che addirittura siano diversi: in tal caso esiste solo il limite invalicabile della razionalita' delle scelte in ordine alla valutazione delle situazioni ed alla disciplina in concreto dettata. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, c.p.c., che consente il pignoramento di un quinto del salario e delle altre indennita' per ogni credito diverso da quello per tributi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte