Sentenza 210/1975 (ECLI:IT:COST:1975:210)
Massima numero 8018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 210/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 9 MAGGIO 1912, N. 1447, ARTT. 156 E 273 - CONCESSIONARI DI FUNIVIE - REGIME FISCALE - FACOLTA' DI IMPORRE IL TRIBUTO IN MISURA FISSA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 210/75. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - R.D. 9 MAGGIO 1912, N. 1447, ARTT. 156 E 273 - CONCESSIONARI DI FUNIVIE - REGIME FISCALE - FACOLTA' DI IMPORRE IL TRIBUTO IN MISURA FISSA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 156 e 273 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, nella parte in cui prevedono la facolta' di accordare ai concessionari di funivie l'esenzione dal diritto proporzionale dell'imposta di registro e l'applicazione del solo diritto fisso, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione fiscale concernente l'imposizione del tributo in misura proporzionata.
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 156 e 273 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, nella parte in cui prevedono la facolta' di accordare ai concessionari di funivie l'esenzione dal diritto proporzionale dell'imposta di registro e l'applicazione del solo diritto fisso, sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, in un giudizio di opposizione ad un'ingiunzione fiscale concernente l'imposizione del tributo in misura proporzionata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte