Ordinanza 182/2020 (ECLI:IT:COST:2020:182)
Massima numero 43382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/07/2020;  Decisione del  08/07/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43383


Titolo
Straniero - Erogazione dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - Requisiti - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di quelli a tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Connessione inscindibile tra i principi costituzionali evocati e quelli del diritto europeo - Conseguente dubbio della compatibilità della norma censurata con il diritto all'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali enunciati dalla CDFUE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l'erogazione agli stranieri, rispettivamente, dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità - è disposta la sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE), delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 34 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) debba essere interpretato nel senso che nel suo àmbito di applicazione rientrino l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, par. 1, lett. b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato dall'art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico; b) e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È necessario sollecitare alla Corte di giustizia un chiarimento sulle disposizioni del diritto dell'Unione che incidono sulla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 31, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, in quanto l'assegno di natalità non è riconducibile all'assegno speciale di nascita o di adozione menzionato nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 883/2004, per cui occorre accertare se si possa definire come prestazione familiare, anche in ragione delle rilevanti innovazioni degli ultimi anni, che l'hanno ricondotta al novero delle prestazioni di sicurezza sociale, rivelando una pluralità di funzioni che potrebbero renderne incerta la qualificazione. Anche quanto all'assegno di maternità si chiede alla Corte di giustizia se esso debba essere incluso nella garanzia dell'art. 34 CDFUE, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri.

La Corte costituzionale ha competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i princìpi enunciati dalla CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, par. 1, TUE. (Precedente citato: ord. n. 117 del 2019).

Quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme CDFUE, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i princìpi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE; l'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta DFUE determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. (Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019 e n. 20 del 2019).

In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme CDFUE; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale, con effetti erga omnes. (Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019).

Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. (Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

 23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 125

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 74  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 267