Sentenza 211/1975 (ECLI:IT:COST:1975:211)
Massima numero 8019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 211/75. SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE ALL'ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 220, IN RELAZIONE ALL'ART. 157 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TRASGRESSORI DELLE PRESCRIZIONI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE E MANCANZA DEI REQUISITI DI CERTEZZA E DI UNIVOCITA' - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 211/75. SICUREZZA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONE ALL'ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 220, IN RELAZIONE ALL'ART. 157 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI TRASGRESSORI DELLE PRESCRIZIONI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE E MANCANZA DEI REQUISITI DI CERTEZZA E DI UNIVOCITA' - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 13 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, e' da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entita' obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure e' violato l'art. 13 Cost., perche' gli elementi di certezza e di inequivocita' che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassativita', sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto e' obbligatorio.
Sebbene l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non abbia statuito che l'art. 220 del T.U. della legge di P.S. si riferisca ora alla contravvenzione al foglio di via obbligatorio, nella sua attuale normativa, e' da ritenere, secondo la giurisprudenza prevalente dalla Cassazione, che sia rimasto obbligatorio l'arresto nella flagranza della stessa contravvenzione. Le suddette disposizioni che comportano tale misura coercitiva non contrastano con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza rispetto ai trasgressori alle prescrizioni della sorveglianza speciale, per i quali non e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: trattasi di una scelta politica criminale e di prevenzione sociale del legislatore che, analogamente a quanto statuito nell'art. 236, quarto comma, cod. proc. pen., ha ritenuto di dover prescindere nelle sue determinazioni dall'entita' obiettiva del reato e dalla pena edittale. Neppure e' violato l'art. 13 Cost., perche' gli elementi di certezza e di inequivocita' che il giudice a quo ritiene insiti nel concetto di tassativita', sono presenti nelle circostanze di legge per le quali l'arresto e' obbligatorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte