Sentenza 212/1975 (ECLI:IT:COST:1975:212)
Massima numero 8020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 212/75. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - PROCEDURA FALLIMENTARE - MODI DI PERVENIRE AL CONCORDATO CON LA MASSA DEI CREDITORI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 32, ALL. A - FORMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE PER I NEGOZI GIURIDICI IVI PREVISTI - DIVERSITA' DALLA FORMA STABILITA PER I NEGOZI PREVISTI NELL'ART. 26 - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA NATURA DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 212/75. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - PROCEDURA FALLIMENTARE - MODI DI PERVENIRE AL CONCORDATO CON LA MASSA DEI CREDITORI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 32, ALL. A - FORMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE PER I NEGOZI GIURIDICI IVI PREVISTI - DIVERSITA' DALLA FORMA STABILITA PER I NEGOZI PREVISTI NELL'ART. 26 - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA NATURA DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 32 della tariffa, all. A, della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) - a norma del quale alle convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore contenenti obbligazioni di somme, si applica un'imposta pari al 2% della somma che il debitore si obbliga a soddisfare - riferendosi ai soli concordati con i quali il debitore si obblighi a pagare almeno il 40% dei debiti e non anche ai concordati mediante "cessio bonorum" - soggetti alla sola tassa fissa (art. 26) - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., perche' rivelando i due tipi di concordato una diversa capacita' contributiva, la diversita' di trattamento e' razionalmente giustificata.
L'art. 32 della tariffa, all. A, della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) - a norma del quale alle convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore contenenti obbligazioni di somme, si applica un'imposta pari al 2% della somma che il debitore si obbliga a soddisfare - riferendosi ai soli concordati con i quali il debitore si obblighi a pagare almeno il 40% dei debiti e non anche ai concordati mediante "cessio bonorum" - soggetti alla sola tassa fissa (art. 26) - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., perche' rivelando i due tipi di concordato una diversa capacita' contributiva, la diversita' di trattamento e' razionalmente giustificata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte