Sentenza 212/1975 (ECLI:IT:COST:1975:212)
Massima numero 8020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 212/75. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO - PROCEDURA FALLIMENTARE - MODI DI PERVENIRE AL CONCORDATO CON LA MASSA DEI CREDITORI - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 32, ALL. A - FORMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE PER I NEGOZI GIURIDICI IVI PREVISTI - DIVERSITA' DALLA FORMA STABILITA PER I NEGOZI PREVISTI NELL'ART. 26 - GIUSTIFICAZIONE NELLA DIVERSA NATURA DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 32 della tariffa, all. A, della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) - a norma del quale alle convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore contenenti obbligazioni di somme, si applica un'imposta pari al 2% della somma che il debitore si obbliga a soddisfare - riferendosi ai soli concordati con i quali il debitore si obblighi a pagare almeno il 40% dei debiti e non anche ai concordati mediante "cessio bonorum" - soggetti alla sola tassa fissa (art. 26) - non e' in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., perche' rivelando i due tipi di concordato una diversa capacita' contributiva, la diversita' di trattamento e' razionalmente giustificata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte