Sentenza 214/1975 (ECLI:IT:COST:1975:214)
Massima numero 8022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 214/75 A. AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. B, E LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. B - MANCATA ESTENSIONE DELL'AMNISTIA AI REATI DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 214/75 A. AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. B, E LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. B - MANCATA ESTENSIONE DELL'AMNISTIA AI REATI DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5, lett. b del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lett. b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della speciale tenuita' del danno patrimoniale, non determinano un'illegittima disparita' di trattamento in raffronto alla diversa disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e non violano l'art. 3 della Costituzione.
L'art. 5, lett. b del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lett. b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della speciale tenuita' del danno patrimoniale, non determinano un'illegittima disparita' di trattamento in raffronto alla diversa disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, e non violano l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte