Sentenza 214/1975 (ECLI:IT:COST:1975:214)
Massima numero 8023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 214/75 B. AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. B, E LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. B - MANCATA ESTENSIONE DELL'AMNISTIA AI REATI DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA - DIFFERENZA STRUTTURALE E TELEOLOGICA RISPETTO AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
SENT. 214/75 B. AMNISTIA - D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. B, E LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. B - MANCATA ESTENSIONE DELL'AMNISTIA AI REATI DI FALSO IN SCRITTURA PRIVATA - DIFFERENZA STRUTTURALE E TELEOLOGICA RISPETTO AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
Testo
La Corte ha gia' riconosciuto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sent. n. 4 del 1974). In precedenza e' stato anche riconosciuto che la diversita' del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).
La Corte ha gia' riconosciuto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sent. n. 4 del 1974). In precedenza e' stato anche riconosciuto che la diversita' del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte