Sentenza 214/1975 (ECLI:IT:COST:1975:214)
Massima numero 8024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8022  8023


Titolo
SENT. 214/75 C. AMNISTIA - DISCRIMINAZIONE TRA REATI AMNISTIABILI E NON - SPEREQUAZIONE NORMATIVA TRA FIGURE OMOGENEE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA.

Testo
Non puo' dunque certo dirsi che i reati di falso in scrittura privata abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati contro il patrimonio. Invero anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei casi determina il falsario e' la speranza di un profitto patrimoniale, il danno dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p., consiste in primo luogo nella lesione del bene superiore della pubblica fede, compromessa dalla circolazione di documenti apocrifi atti a trarre in inganno piu' persone. Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di delitti previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono non irrazionale l'esclusione dei delitti di falso dai benefici dell'amnistia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte