Sentenza 215/1975 (ECLI:IT:COST:1975:215)
Massima numero 8025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8026  8027


Titolo
SENT. 215/75 A. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261 E 262 - IMPRENDITORI COMMERCIALI CHE ABBIANO O NON ABBIANO ACCETTATO IL CARICO TRIBUTARIO (E SIANO MOROSI NEL PAGAMENTO DI SEI RATE CONSECUTIVE D'IMPOSTE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO D'IMPRESE COMMERCIALI) - SITUAZIONI TRATTATE IN MODO EGUALE (DICHIARAZIONE, IN ENTRAMBI I CASI, DI FALLIMENTO FISCALE) PERCHE' SOSTANZIALMENTE NON DIVERSE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 261 e 262, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) che prevede la dichiarazione del fallimento fiscale nei confronti dell'imprenditore che si sia reso moroso nel pagamento di almeno sei rate di imposte ancorche' la iscrizione a ruolo sia provvisoria. La differenza tra l'imprenditore commerciale che abbia contestato l'accertamento tributario e l'imprenditore commerciale che non ha effettuato alcuna contestazione con la conseguenza che il credito tributario e' definitivo non costituisce ai fini della disciplina del fallimento fiscale elemento decisivo che imponga una diversita' di disciplina: pertanto gli artt. 261 e 262 che ai fini della dichiarazione del fallimento fiscale non distinguono tra le due ipotesi non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte